Il Ministero in sintesi:
- la licenza di cui all’art.88 del TULPS per poter installare le VLT è una licenza che deve essere rilasciata espressamente, secondo il disposto dell’art.194 del regolamento d’esecuzione del TULPS, e che quindi non può essere rilasciata con meccanismi impliciti come ad esempio, per il disposto dell’art.86, comma 3, del TULPS, per l’installazione negli esercizi pubblici e nelle sale scommesse degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6 lettera a) e comma 7, del TULPS;
- è inoltre una licenza distinta ed autonoma rispetto a quella rilasciata, sempre ai sensi dell’art.88 del TULPS, per l’attività di scommesse: quella rilasciata per le scommesse non abilita all’installazione delle VLT e viceversa;
- la licenza rilasciata ai sensi dell’art.88 del TULPS per esercizio dell’attività di sala Bingo o di sala scommesse è propedeutica al rilascio della licenza per installare le VLT;
- anche il rapporto contrattuale tra titolare dell’E.P. e concessionario per la gestione delle VLT e un atto propedeutico al rilascio della licenza per installare le VLT;
- il Questore ha piena facoltà di imporre prescrizioni ai sensi dell’art.9 del TULPS per scoraggiare reati quali rapina, furto, tenuto conto delle ingenti somme di denaro che le sale andranno a trattare;
gli orari di apertura di queste attività devono essere determinati dal sindaco ai sensi dell’art.50 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000.
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