Violazioni al T.U.L.P.S.

Art. 18 – Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

1 Giugno 2022
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Articolo T.U.L.P.S.

 

Articolo 18 – Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

TITOLO II – Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo I – Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. (1)
I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 103 euro a 413 euro (2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. (3)
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 206 euro a 413 euro (2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
———-
(1) La Corte Cost. – sent. 31/3/1958, n. 27 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nel presente articolo nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all’art. 17 della Costituzione.
(2) Importo così elevato da ultimo dall’art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) La Corte Cost.:
– sent. 10/6/1970, n. 90 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell’omissione di preavviso previsto dal primo comma;
– sent. 10/5/1979, n. 11 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma terzo, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.

 

 

Violazione

 

omesso avviso di riunione in luogo pubblico

Quale promotore di una riunione in luogo pubblico ometteva di darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore

 

 

Sanzioni

 

  • sanzione penale: arresto fino a sei mesi e ammenda da € 103 a € 413 (non è ammessa oblazione)
  • sanzioni accessorie: nessuna

 

Atti da Redigere

 

  • annotazione attività di indagine
  • verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni,
  • comunicazione di reato
  • comunicazione al Questore

 

Note Operative

 

a) L’art. 15 del T.U.L.P.S. è stato depenalizzato dal d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

 

Autorità giudiziaria competente

 

Tribunale

 

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