Articolo T.U.L.P.S.
Articolo 18 – Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
TITOLO II – Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. (1)
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Violazione
omesso avviso di riunione in luogo pubblico
Quale promotore di una riunione in luogo pubblico ometteva di darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore
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Sanzioni
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Atti da Redigere
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Note Operative
a) L’art. 15 del T.U.L.P.S. è stato depenalizzato dal d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480. |
Autorità giudiziaria competente
Tribunale |
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