Vigilanza sui prezzi di vendita

15 Marzo 2016
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di A.Girella

Il c.d. “Codice del Consumo” (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) all’art. 2 inserisce il diritto all’informazione tra i diritti fondamentali del consumatore: più precisamente a quest’ultimo viene riconosciuto il diritto “ ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità”.
E l’informazione deve essere  adeguata proprio perché se non corretta può sfociare nel fenomeno della pubblicità ingannevole. Infatti, si è constatato che la mancanza o carenza di informazioni adeguate e corrette ha come conseguenza la nascita di rapporti squilibrati e di debolezze strutturali che incidono sul mercato, danneggiando sia il consumatore che l’efficienza dell’intero mercato, anche in termini macroeconomici.

Se nel Codice del Consumo la disciplina riguardante l’informazione si sofferma sul  prezzo (1), è perché quest’ultimo (2) assume particolare rilievo in quanto costituisce l’elemento di più “immediata percezione” su cui si basa l’opzione del consumatore.

Ne deriva che un chiaro e corretto avviso è necessario proprio in relazione al prezzo per consentire al consumatore di raffrontare i prezzi e dunque assumere le necessarie informazioni parametrando i prezzi tra i vari beni per ottenere una più ampia possibilità di preferenza in un sistema basato sulla libertà.
Imponendo all’operatore economico “un preciso onere (3) di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa”, il Codice del Consumo intende tutelare la “libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni erronea interferenza”.
Ai fini del presente contributo è opportuno fornire – seppur brevemente – le seguenti definizioni (4)

a) prezzo di vendita : il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una  determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’Iva e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’Iva e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro,  di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;

d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;

e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

f) prodotto preconfezionato: l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore, costituita da un prodotto e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio (ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata).

Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto  dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, l’indicazione del prezzo per unità di misura [art. 14. Campo di applicazione]  (5) , ad eccezione de:

a) i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministra-zione di alimenti e bevande;

b) i prodotti offerti nelle vendite all’asta;

c) gli oggetti d’arte e d’antiquariato.

La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo  per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita (6)

In tale ambito, la conoscibilità dei prezzi si realizza per il tramite dello strumento della pubblicizzazione dei prezzi stessi presso ogni punto vendita.

Il Codice del consumo ha previsto (7) che:

– il prezzo per unità di misura si riferisce ad una  quantità  dichiarata. Sono esenti  dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione (8)

–  per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall’art. 14 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

– per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato;

– i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso  gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente  quelli effettivamente praticati ai consumatori.  È obbligatorio esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo

 

————–
(1) Ben cinque articoli (dal 13 al 17) del Capo III, che riguarda “particolari modalità di informazione”, sono dedicati  all’informazione sui prezzi.
(2) Già nella disciplina della  vendita ex  art. 1470 c.c. il prezzo è elemento essenziale, quale corrispettivo del trasferimento di un bene o di un diritto che concorre ad identificare la causa del contratto di compravendita, e incide sulla struttura del contratto, addirittura comportando la nullità in caso di sua assenza.
(3) Specchio del  diritto all’informazione/comunicazione.
(4) Art. 13 (Definizioni)
(5) Fatto salvo quanto previsto all’art. 16 (di cui alla succ. nota 8). Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita. Per i prodotti commercializzati sfusi va indicato soltanto il prezzo per  unità di misura.
(6) Fatti salvi i casi di esenzione di cui alla succ. nota 8.
(7) Art. 15, comma 5 (“Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura” ).
(8) Sono da considerarsi (art. 16 –  Esenzioni ) tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in  conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante  disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa  natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati  ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano  esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall’art. 9 d.lgs. 27 gennaio 1992,  n. 109, e successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura  dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati,  contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento  finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente  al pezzo o a collo.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 14 – Pubblicità dei prezzi

D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Art. 13 – Definizioni
Art. 14 – Campo di applicazione
Art. 15 – Modalità di indicazione del prezzo per unita’ di misura
Art. 16 – Esenzioni
Art. 17 – Sanzioni

 

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