> Beni culturali, paesaggistici e ambientali
> Divieto attività diverse da quelle presepiali
TAR Campania Napoli sez. III 25/10/2023 n. 5817
E’ legittima la delibera del comune di Napoli che ha previsto una disciplina del tutto a sé stante per un’unica via di Napoli, nella quale è vietata l’apertura di qualsiasi nuova attività che non sia quella di produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale (con specifica richiesta di iscrizione all’albo artigiani nella specifica sezione). La tutela esclusiva e rafforzata di un’unica particolarissima strada, che può definirsi come unica al mondo, non solo non consente l’accoglimento di alcuna censura di irragionevolezza e di disparità di trattamento, ma merita il plauso e la conferma, perché si pone come eccezione del tutto ragionevole e armoniosa nel contesto di una disciplina che risulta, allo stato, del tutto coerente, logica e finalizzata alla tutela di plurimi valori tutelati dalla Costituzione: la tutela dei beni culturali e la tutela delle iniziative imprenditoriali.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
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