Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della medesima legge regionale i comuni dovranno approvare i propri parametri e criteri di programmazione per l’insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande entro 180 giorni dalla pubblicazione delle suddette linee guida nel B.U.R..
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 37, comma 3, della medesima legge regionale, dalla data di adozione dei criteri regionali è abrogato l’articolo 9, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
>> Testo della deliberazione della Giunta regionale n. 2982/08
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