Chi effettua la vendita on line di beni da consegnare tramite spedizioniere non ha l’obbligo di certificazione fiscale, ma deve comunque registrare i corrispettivi ricevuti (come previsto dal D.P.R. n. 633/72).
In caso di restituzione della merce acquistata in rete, è d’obbligo garantire la tracciabilità dell’operazione: è necessario, cioè, poter individuare gli elementi che collegano il bene reso all’acquisto effettuato.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 274/E, rispondendo all’istanza di un’azienda di abbigliamento intenta ad aprire un punto vendita virtuale. Affinché l’amministrazione finanziaria possa ricostruire la vicenda della singola operazione economica, il venditore on line deve conservare documentazione da cui risultino: le generalità dell’acquirente; il prezzo rimborsato; il codice dell’articolo acquistato e di quello reso.
L’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il bene viene consegnato materialmente al domicilio indicato dal cliente, con le modalità tradizionali, cioè tramite vettore o spedizioniere. Ai fini del pagamento dell’Iva, i titolari dei negozi virtuali sono assimilatati ai venditori per corrispondenza: non sono soggetti all’obbligo di emettere fattura (a meno che questa non sia richiesta dal cliente al momento dell’operazione), né all’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.
>> Risoluzione Agenzia delle entrate 3 luglio 2008, n. 274/E – Istanza di interpello – Art. 11, legge n. 212/2000 – ALFA S.r.l. –Certificazione tramite fattura dei corrispettivi conseguiti nell’ambito del commercio elettronico diretto – Obbligatorietà
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