Il citato art. 29 al comma 4 dispone che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio e devono essere muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri.
La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.
Circolare Agenzia delle dogane 24/6/2010 – Applicazione art. 29, commi 2 e 4 del D.L.vo n. 504/1995 – Licenza fiscale per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante di bevande alcoliche assoggettate ad accisa
Circolare Agenzia delle dogane 17/6/2010 – Applicazione art. 29, commi 2 e 4 del D.Lgs n. 504/1995 – Licenza fiscale per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante, di bevande alcoliche assoggettate ad accisa
Circolare Agenzia delle dogane 9/6/2010 – Applicazione art. 29, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 504/95 – licenza fiscale per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante, di bevande alcoliche assoggettate ad accisa.
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