La messa in vendita di prodotti scaduti di validità costituisce un reato punito dal Codice Penale (art. 516 “vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”) solo se “concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche” (come freschezza e fragranza, nel caso in oggetto).Difatti, il solo superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta, necessariamente, la perdita di genuinità degli stessi e quindi non è necessario per determinare che un alimento sia cattivo.
Continua a leggere la sentenza
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento