E’ legittima una ordinanza con la quale il Comune dispone la cessazione immediata di un’attività produttiva con riferimento al fatto che l’immobile interessato è risultato privo dei requisiti urbanistici ed, in particolare, del certificato di agibilità ex art.24 dpr 380/01, , necessario ai fini dell’esercizio dell’attività.
La recentissima sentenza del Tar Palermo n.3110 del 7 novembre puntualizza il severo principio nell’ambito dei rapporti fra legittimo esercizio di un’attività commerciale e regolarità dei locali.
Infatti, in primo luogo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali vanno preventivamente verificati i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere.
Inoltre, in secondo luogo, il prosieguo dell’attività è ancorato, per la intera sua durata, di alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali stessi.
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