Più garanzie per gli operatori e più sicurezza per i turisti. Sono gli obiettivi che si propone il disegno di legge quadro per l’ordinamento delle professioni del turismo montano approvato mercoledì 10 febbraio in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla. “In questa stagione – spiega il ministro – gli incidenti in montagna sono stati particolarmente frequenti. Contro imperizia e imprudenza il governo ritiene necessario valorizzare il ruolo di chi esercita le professioni legate al turismo montano e al tempo stesso garantire più sicurezza ai turisti che potranno contare su guide professionali sempre più preparate”. Il testo, che sarà sottoposto alla conferenza Stato-Regioni, contiene una nuova disciplina delle professioni del turismo montano, sulle quali, attuando la legge 2 gennaio 1989 n.6, le Regioni hanno legiferato in maniera disomogenea. Alcune leggi regionali disciplinano rigorosamente anche le professioni più moderne (accompagnatore di media montagna, guida speleologica, guida equestre), altre le trascurano del tutto. E da ciò discende un’evidente confusione non solo per i turisti, ma anche per gli operatori stessi. Non si tratta, tuttavia, solo di garantire uniformità e parità di trattamento. La pericolosità e l’elevato tecnicismo che caratterizzano le professioni legate al turismo montano richiedono particolari competenze in chi le esercita. Il professionista dovrà acquisire la relativa abilitazione al termine di un percorso formativo specifico. E l’abilitazione comporterà il rispetto di un codice deontologico, il costante aggiornamento, l’applicazione di tariffe determinate da organi collegiali, la soggezione a norme disciplinari. Il ddl interviene in una materia oggetto di competenza concorrente Stato-Regioni e ribadisce il principio che spetta allo Stato individuare le nuove figure professionali e i requisiti o i titoli necessari per l’esercizio di professioni che necessitano comunque di una specifica preparazione a tutela di interessi pubblici generali, come la salute e la sicurezza delle persone, mentre è rimessa alla competenza regionale la formazione delle figure professionali definite con legge dello Stato. Si fissano i principi fondamentali che le Regioni dovranno adottare per disciplinare l’abilitazione all’insegnamento delle tecniche alpinistiche, all’accompagnamento alle ascensioni in roccia, neve e ghiaccio, all’accompagnamento in escursioni in ambiente montano o sotterraneo o in escursioni a cavallo. In particolare il provvedimento individua una figura del tutto nuova: il maestro di arrampicata, che possiede solo competenze specifiche sui terreni rocciosi e quindi non esercita in aree alpine, introduce a livello nazionale alcune figure già previste da leggi regionali (la guida speleologica, la guida equestre), disegna meglio il profilo di altre professioni già individuate per legge, come l’accompagnatore di media montagna, la guida vulcanologica, la guida alpina, specifica la natura della scuola di alpinismo, dà una precisa definizione di tecniche e materiali alpinistici il cui utilizzo sarà riservato a figure professionali adeguatamente preparate.
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