Occorre chiarire se le disposizioni che impongono il taglio di almeno il 30% dell’indennità di risultato dei dirigenti e dei responsabili in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento si applica dal 2023 o entra in vigore a partire dal 2024. Si deve inoltre specificare se le amministrazioni possono graduare l’irrogazione di questa sanzione in relazione ai diversi gradi di responsabilità nei ritardi dei pagamenti e se questa disposizione si applica anche ai segretari e ai direttori generali degli enti locali. Appare infine opportuno introdurre una deroga per i pagamenti che sono effettuati in ritardo per il tardivo accredito delle somme necessarie. Senza dimenticare che il cuore della disposizione è quella di stimolare gli enti all’introduzione di misure organizzative per la diminuzione dei tempi medi di pagamento, dedicando una specifica attenzione alla tempestiva e corretta alimentazione della piattaforma.La disposizione, contenuta nell’articolo 4-bis del Dl 13/2023, non prevede alcun differimento del termine di entrata in vigore. Viene infatti solamente previsto che entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro il 21 maggio dello scorso anno, la Ragioneria Generale dello Stato avrebbe dovuto definire «la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti», previsione dettata però solo per le amministrazioni statali.
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato e del dipartimento della Funzione pubblica 1/2024 è stata resa nota solo agli inizi di quest’anno e non contiene alcuna indicazione, quanto meno in modo chiaro, sulla decorrenza dell’entrata in vigore della norma. Il documento stabilisce che gli indicatori vanno calcolati per il 2024 su una base non inferiore allo 80% delle fatture ricevute e per almeno il 95% a decorrere dall’anno 2025.
* Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 marzo 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
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