SCIA e tempi di presentazione: cosa succede quando l’istruttoria non può essere svolta in tempo?

Quali sono i termini da rispettare?

11 Settembre 2024
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La presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per un evento serale da parte di un locale ha sollevato interrogativi sulle tempistiche di presentazione e la capacità dell’ente di effettuare le necessarie verifiche. La SCIA, come previsto dalla legge 241/1990, sostituisce l’autorizzazione formale e si basa su autocertificazioni. Tuttavia, la trasmissione in tempi ristretti può impedire all’ufficio competente di svolgere l’istruttoria. L’articolo esamina le normative di riferimento e le possibili soluzioni per l’ente nel gestire tali casi.

SCIA: tempistiche e procedure di verifica


La SCIA, o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è uno strumento introdotto per semplificare i procedimenti amministrativi relativi all’avvio di attività produttive e di intrattenimento. Secondo l’articolo 19 della legge 241/1990, la SCIA ha sostituito il rilascio formale del titolo autorizzativo, accelerando il processo di avvio delle attività grazie a una dichiarazione autocertificativa sottoscritta dall’interessato o da un tecnico abilitato. Tuttavia, nonostante la semplificazione amministrativa, alcune criticità emergono in relazione alle tempistiche di presentazione della SCIA e alla possibilità per gli uffici comunali di effettuare le necessarie verifiche.

Un caso emblematico riguarda un pub che ha presentato una SCIA per organizzare un evento con DJ set, con una capienza inferiore a 200 persone, e da concludersi entro le ore 24. La particolarità di questa vicenda risiede nella tempistica: la SCIA è stata inviata venerdì pomeriggio, in orari in cui gli uffici comunali, incluso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), erano già chiusi. L’evento era previsto per quella stessa sera, di fatto impedendo al SUAP di svolgere l’istruttoria necessaria prima dello svolgimento dell’iniziativa. Questo solleva interrogativi su come debba agire l’ente in tali circostanze e se esistano termini minimi di preavviso per la presentazione della SCIA.

L’adeguatezza della tempistica: esistono obblighi di preavviso?


Secondo la normativa vigente, non esiste un termine di preavviso specifico per la presentazione della SCIA, fatta eccezione per particolari attività regolamentate da norme locali o regionali. Il principio di fondo della SCIA è che l’attività può iniziare immediatamente dopo la presentazione, a patto che le dichiarazioni autocertificative siano veritiere e complete. Tuttavia, quando la presentazione avviene in orari che impediscono al SUAP di operare le dovute verifiche, come nel caso del venerdì pomeriggio, l’ente potrebbe comunque agire successivamente, anche in modo sanzionatorio, qualora emergessero irregolarità.

In questo contesto, il ruolo del SUAP è essenziale: pur non potendo bloccare a priori lo svolgimento dell’evento in assenza di verifiche immediate, l’ufficio è comunque tenuto a controllare la correttezza e completezza della SCIA presentata, anche il giorno successivo all’evento. In particolare, è necessario verificare la presenza dell’attestazione di agibilità, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Questa attestazione certifica che il locale è conforme alle norme di sicurezza e agibilità previste dalla legge.

Cosa accade se la SCIA presenta delle irregolarità?


Nel caso in cui, a seguito delle verifiche post-evento, emergano irregolarità nella SCIA, l’ente può intervenire con provvedimenti sanzionatori. Le sanzioni possono variare dalla sospensione dell’attività, in caso di gravi violazioni, alla semplice richiesta di integrazione o rettifica della documentazione. Il compito del SUAP è dunque quello di accertare che tutti i requisiti tecnici, di sicurezza e di agibilità siano stati rispettati, garantendo così la tutela della pubblica incolumità.

In caso di mancanze, il SUAP può anche trasmettere gli atti alle autorità competenti, come la polizia locale, che potrebbe imporre misure urgenti, inclusa la chiusura del locale o la sospensione dell’attività. È importante ricordare che, anche se l’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della SCIA, ciò non esclude la responsabilità dell’ente nel vigilare sulla corretta esecuzione delle attività segnalate.

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