La Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” non prevede il “subingresso” per le attività di NCC e taxi in caso di cessione dell’attività come, invece, le leggi nazionali o regionali delineano per le attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, o per attività di servizio alla persona quali acconciatori ed estetiste.
Nella legge si stabiliscono due diversi casi:
– il trasferimento dell’autorizzazione per l’attività di NCC e della licenza per l’attività di taxi a norma dell’articolo 9.
– il conferimento a norma dei commi 2 e 3 dell’art.7.
Nel documento approfondiremo gli aspetti operativi di questa norma.
>> Trasferimento e conferimento delle autorizzazioni per le attività di noleggio con conducente e delle licenze di taxi
Trasferimento e conferimento delle autorizzazioni per le attività di noleggio con conducente e delle licenze di taxi
Aspetti operativi della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento