Trasferimento di sede farmaceutica

29 Agosto 2012
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1. Enti locali – Sedi farmaceutiche – Ubicazione – Scelta – Criteri – Individuazione
2. Enti locali – Sedi farmaceutiche – Istanza di trasferimento – Diniego – Legittimità – Fattispecie

freccia Consiglio di Stato, Sez. III – Sentenza 22 agosto 2012, n. 4588

1. Il titolare di una sede farmaceutica è libero di scegliere l’ubicazione dell’esercizio all’interno della zona, ma questa libertà non è illimitata, potendo l’autorità sanitaria contrapporle valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle «esigenze degli abitanti della zona». Questa limitazione alla libertà dell’iniziativa economica del farmacista inteso come libero imprenditore si giustifica considerando che il titolare di farmacia si giova, in realtà, di un sistema di quasi-monopolio, in quanto è protetto dalla concorrenza da una triplice barriera: primo, il “numero chiuso” degli esercizi farmaceutici; secondo, l’assegnazione di una porzione di territorio (zona) all’interno della quale gode di un pieno diritto di esclusiva, nel senso che nessun altro farmacista vi si può insediare; terzo, il divieto imposto ai concorrenti di avvicinarsi al di sotto di una distanza minima, ancorché si trovino all’interno della zona di loro spettanza. Non può invocare la pienezza dei diritti del libero mercato chi, gestendo un servizio di pubblica utilità, usufruisce di tali e tante deroghe ai principi del libero mercato.
2. È legittimo il diniego di trasferimento dell’unica sede farmaceutica del comune dal centro storico ad una frazione, decentrata ma più popolosa, nel caso in cui il comune abbia ritenuto che per soddisfare le «esigenze degli abitanti della zona» sia preferibile mantenere la sede della farmacia nell’attuale ubicazione in quel nucleo abitato che è il capoluogo comunale (o centro storico) e come tale ospita vari uffici e servizi pubblici. E’ vero, nel caso di specie, che, come numero di residenti, detto nucleo è meno popolato di altri e in particolare della frazione in questione, ma da parte del comune si fa osservare che il capoluogo, proprio perché tale, è frequentato non solo dai residenti; d’altra parte i residenti della frazione hanno l’opportunità di servirsi di una farmacia posta a brevissima distanza, nel territorio di un comune confinante; mentre i residenti nel centro storico (e tutti quelli che non avendo la residenza né nel centro storico né nella frazione si servono della farmacia del capoluogo dove accedono per altre ragioni) con il trasferimento subirebbero un peggioramento del servizio. In questa situazione, la decisione del comune non appare manifestamente viziata o erronea, ma è coerente con la funzione amministrativa esercitata e con la normativa che doveva essere applicata.

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