La
legge regionale 17 luglio 2009, n. 38 della
Regione Toscana ha apportato alcune modifiche al Codice del commercio. In particolare le novità riguardano il sistema distributivo dei carburanti per quel che riguarda la presenza di carburanti ecocompatibili e l’utilizzo di energie rinnovabili; viene anche eliminata la previsione delle fasce orarie e viene prevista l’articolazione degli orari dei distributori dalle 6 alle 21, gli impianti di distribuzione carburanti 24 ore su 24 solo con apparecchiature self-service pre-pagamento sono previsti nelle aree montane ed insulari. E’ poi prevista la promozione della filiera corta agro-alimentare nei mercati e nelle fiere ambulanti e l’introduzione di una riserva obbligatoria di posteggi a favore dei singoli imprenditori agricoli professionali nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche. Dando, infatti, seguito ai rilievi sollevati dalla Commissione europea (procedura d’infrazione n. 43651 del 2004) sul testo del Codice del Commercio, la Regione ha così provveduto ad adeguare la propria disciplina sulla distribuzione di carburanti ai nuovi principi di liberalizzazione del settore previsti dall’articolo 83 bis, commi 17-22 della legge 6 agosto 2008 n. 133.
>> L.R. 17/7/2009, n. 38 – Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) (B.U.R. 24.7.2009, n. 26)
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