Viceversa, le norme regionali che non appaiano in contrasto con la suddetta direttiva rimangono applicabili anche in assenza o in attesa di un formale adeguamento alla medesima.
La l.r. 28/2005 ha introdotto nella materia del commercio una notevole semplificazione amministrativa, prevedendo un ampio ricorso alla dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata. Rispetto ai regimi abilitativi previsti dal d.lgs. n. 59/2010, pertanto, in alcuni casi la normativa regionale toscana prevede procedimenti più semplificati. In tali casi, si ritiene che non sussista un obbligo di adeguamento, da parte della Regione, al d.lgs. n. 59/2010, in quanto il mantenimento del regime abilitativo più semplificato trova la sua giustificazione nell’art. 5, comma 1 (Semplificazione delle procedure) della Direttiva 2006/123/CE. Si continua pertanto con la D.i.a. a efficacia immediata per apertura, subingresso, trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; sempre ad efficacia immediata è la D.i .a. per gli esercizi di vicinato in caso di apertura, subingresso, trasferimento di sede, ampliamento della superficie e cambiamento del settore merceologico. D.i.a. a efficacia immediata anche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante anche se, l’art. 70 del d. lgs. n. 59/2010 prevede l’autorizzazione.
Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 5/7/2010 n. 638 Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006, relativa ai servizi del mercato interno e al D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” sulle disposizioni di cui alla L.R. n. 28 del 7/2/2005 Codice del commercio
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