Torneo di freccette: disciplina

Quale documentazione deve presentare al Comune per la realizzazione dell’evento?

19 Ottobre 2022
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La Pro Loco intende organizzare un torneo di freccette in una struttura comunale con quota d’iscrizione e premi. Quale documentazione deve presentare al Comune per la realizzazione dell’evento? 

Il gioco lecito delle “freccette” rientra fra le previsioni regolamentate dall’art. 110, comma 7, lett. c-ter) del TULPS, che comprende, fra l’altro, anche il calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe, e che testualmente così recita: “quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo”.

Negli esercizi che non sono già in possesso delle licenze ex art. 86 e art. 88 del TULPS l’attivazione di tutte le apparecchiature di gioco lecito – e le pratiche di gioco lecito di cui all’art. 110 del predetto Testo Unico – sono soggette a domanda al Comune.

Domanda che dovrà essere presentata (in questo caso) dal Presidente della Pro-Loco, in possesso dei requisiti morali indicati agli artt. 11 e 92 del TULPS, e all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia), con la modulistica, gli allegati e dichiarazioni richieste dal Comune per quel tipo di attività (si consiglia di interpellare, in proposito, lo SUAP).

Qualora l’attività venga esercitata in forma di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011 per le rispettive forme sociali:

  • per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
  • per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
  • per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  • per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

Per quanto concerne i locali ove verrà svolta l’attività, oltre al rilascio della disponibilità per l’utilizzo da parte della proprietà (Comune), la struttura dovrà possedere tutti i requisiti di legge in materia di sicurezza, in particolare quelle emanate dal Ministero dell’Interno in data 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro), dal D.lgs. n. 81 del 2008, nonché quant’altro richiesto dal Comune stesso in base a disposizioni generali o interne all’Ente.

 

 

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