Tra le principali novità, viene confermata la natura a tempo indeterminato del contratto di apprendistato: durante la sua vigenza, il datore di lavoro può recedere per giusta causa o giustificato motivo (a differenza del contratto a tempo determinato, dove il recesso è solo per giusta causa); al termine del periodo di apprendimento si apre una finestra di libero recesso, senza la necessità della giustificazione, ma con l’obbligo del preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.
Il nuovo decreto – composto di 7 articoli – disciplina quattro ipotesi di apprendistato:
1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per i giovani tra i 15 e i 25 anni con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro (art. 3);
2) apprendistato di mestiere, per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro (art. 4);
3) apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani tra i 18 e i 29 anni per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato (art. 5);
4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi (art. 7, comma 4).
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