Ed infatti avere limitato in un comune, con popolazione superiore a 10.000 abitanti – per il quale il limite dimensionale massimo fissato dal legislatore regionale è pari a mq. 2.500 -, il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita nelle zone territoriali omogenee D3 sino ad un massimo di 300 mq, implica secondo il giudice un’illegittima limitazione all’accesso al mercato per le medie strutture di vendita.
E allora se è vero che la deliberazione della Giunta regionale n.496/2005 attribuisce ai Comuni la facoltà, nell’ambito della propria autonomia programmatoria commerciale, di prevedere una disciplina maggiormente restrittiva nel rispetto dei criteri indicati dalla stessa, non appare revocabile in dubbio, secondo il giudice, che tale facoltà non può risolversi in una limitazione all’accesso al mercato di determinate strutture in violazione dei principi stabiliti dalle disposizioni statali e regionali.
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