Tar Veneto: anche la concessione del suolo pubblico è soggetta a silenzio assenso

21 Ottobre 2008
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Anche la concessione del suolo pubblico è soggetta a silenzio assenso, è’ quanto afferma il Tar Veneto con la sentenza n. 1400 del 15 maggio 2008. Il ristoratore di Venezia che ha ricorso, potrà, quindi, posizionare davanti al suo locale due vasi di fiori e il porta menù, anche se il regolamento comunale della Cosap e le delibere del Consiglio di quartiere lo vietano.
Il tardivo diniego del Comune di Venezia –  afferma la sentenza – risulta tecnicamente inconfigurabile, e ciò a prescindere dalla valutazione sulla conformità a legge o meno della domanda del privato. In tal caso, infatti, ribadisce il giudice, l’unica strada percorribile dall’amministrazione è quella dell’annullamento d’ufficio degli effetti del silenzio in via di autotutela.
Inoltre, secondo il Tar, “tale forma di potere in sede di autotutela decisoria deve essere spesa, secondo il dettato del nuovo art. 21 nonies, entro un ragionevole lasso di tempo, tenendo altresì conto di uno specifico interesse pubblico alla rimozione della situazione delineatasi con il silenzio-assenso, nonché degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”.

>> Tar Veneto, 15/5/2008, n. 1400

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