Il tardivo diniego del Comune di Venezia – afferma la sentenza – risulta tecnicamente inconfigurabile, e ciò a prescindere dalla valutazione sulla conformità a legge o meno della domanda del privato. In tal caso, infatti, ribadisce il giudice, l’unica strada percorribile dall’amministrazione è quella dell’annullamento d’ufficio degli effetti del silenzio in via di autotutela.
Inoltre, secondo il Tar, “tale forma di potere in sede di autotutela decisoria deve essere spesa, secondo il dettato del nuovo art. 21 nonies, entro un ragionevole lasso di tempo, tenendo altresì conto di uno specifico interesse pubblico alla rimozione della situazione delineatasi con il silenzio-assenso, nonché degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”.
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