TAR TOSCANA, SEZ. II – Sentenza 27 aprile 2010, n. 1045 – Enti locali – Sindaco – Ordinanza che vieta la vendita di qualsiasi tipo di bevanda con la denominazione “birra”, anche analcolica, in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive

10 Maggio 2010
Modifica zoom
100%
È legittima l’ordinanza con quale il sindaco ha disposto l’inibizione della vendita e somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda con la denominazione “birra”, anche analcolica, dalle ore 11,30 alle ore 18,30, in occasione dello svolgimento di alcuni incontri di calcio del campionato di serie A, sia all’interno che all’esterno dello stadio, tale divieto essendo comprensivo della somministrazione congiunta al consumo immediato sul posto di cibi, considerato che l’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al Sindaco il potere di fronteggiare un’emergenza con rimedi eccezionali in attesa dell’espletamento delle ordinarie misure previste dall’ordinamento per il corretto esercizio dell’azione amministrativa con la possibilità di incidere anche sugli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi pubblici (TAR Piemonte, sez. I, 20.4.2005, n. 1064). Inoltre, tale potere, riferito alla possibilità di modificare gli orari dei pubblici esercizi, prescinde dall’accertamento di responsabilità del gestore né riveste natura sanzionatoria, ma collega la misura adottata dell’eventuale anticipazione della chiusura dell’esercizio stesso unicamente alla situazione quale si è manifestata in termini oggettivi.

TAR TOSCANA, SEZ. II – Sentenza 27 aprile 2010, n. 1045

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento