Il Tar Toscana, Sez. II con sentenza n. 841 del 12 maggio 2009, ha dichiarato inammissibile per carenza d’interesse il ricorso proposto da un lavavetri avverso l’ordinanza emessa dal Sindaco n.833/2007. Il Tar, ha rilevato che <<
la cosiddetta “figura del lavavetri” non corrisponde ad alcuna attività lavorativa giuridicamente riconosciuta, come comprovato dal fatto che alla pulizia del parabrezza o dei fari da parte del cosiddetto ” lavavetri” non consegue l’obbligo di corrispettivo di danaro da parte dell’automobilista e, comunque, quand’anche questi elargisca una somma di danaro per tale pulizia, detta somma riveste mero carattere di liberalità non sussistendo, peraltro, al riguardo alcun tariffario (del resto esistono apposite strutture – garage, e stazioni di servizio, ecc. – debitamente autorizzate al lavaggio di automezzi).>> Secondo il Tar, quindi, <<
non risulta assolutamente individuabile la sussistenza dell’interesse a ricorrere, che per giurisprudenza pacifica, esige che il provvedimento impugnato abbia arrecato un concreto pregiudizio al ricorrente e che, dunque, vi sia una effettiva lesione di quest’ultimo.>>
>> Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez.II 12/5/2009 n. 841
Ordinanza a tutela dell’incolumità pubblica (divieto del mestiere di girovago lavavetri)
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