I riflessi sul contratto di appalto del sistema delle irregolarità–illegittimità che affliggono la procedura amministrativa ad evidenza pubblica – presupposto alla stipulazione del contratto – devono essere comunque sottoposti all’esame del Giudice ordinario, con conseguente dirimente intervento in ordine alla possibilità di pronunciarsi direttamente sulle sorti del contratto (così anche un recente orientamento della Corte Suprema, di cui a SSUU civ., 28/12/2007, n. 27169).
Il Tribunale amministrativo non può quindi che prendere atto della statuizione della Corte regolatrice e non può che dichiarare la carenza di giurisdizione sul punto.
>> T.A.R. Piemonte – Torino, sez. I, 13 giugno 2008, n. 1370
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