Tar Lazio: obbligo di motivazione al diniego al autorizzazione

4 Dicembre 2009
Modifica zoom
100%
Con la sentenza del Tar Lazio n. 4236 del 27 aprile 2009 è stato accolto il ricorso dell’impresa che aveva impugnato il divieto a continuare a esercitare l’attività avviata a seguito di semplice dichiarazione di inizio attività.
I giudici amministrativi hanno affermato che “La libertà di commercio, nel cui contesto è inquadrabile quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in quanto espressione del più generale principio della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione, esige infatti che, pur nell’esercizio della potestà ad esse riconosciuta dalla legge 25 agosto 1991 n. 287 e dalle altre fonti normative in materia, le amministrazioni locali offrano rigorosa motivazione delle concrete e puntuali ragioni ostative al rilascio delle autorizzazioni, che non possono consistere nel mero, apodittico, richiamo al mancato mutamento di parametri numerici ottimali calcolati con riferimento a periodi pregressi, senza alcuna altra concreta specificazione.”

>> Tar Lazio 27 aprile 2009, n. 4236

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento