Tar Friuli Venezia Giulia: lecito il diniego di autorizzazione alla somministrazione per programmazione contingentata

12 Febbraio 2010
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Il Tar Friuli Venezia Giulia, sezione prima, con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2010 ha ritenuto lecito il diniego di autorizzazione alla somministrazione pronunciato da un comune in quanto “ la limitazione degli insediamenti in zona 1, quale criterio di programmazione previsto dal regolamento comunale applicato con il provvedimento impugnato appare improntato alla finalità di estendere la distribuzione della rete alle zone periferiche in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all’interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori e quindi mirando ad ottenere per tali motivi una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, punto sul quale non viene svolta alcuna censura.”

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