Tar Emilia Romagna: è possibile somministrare anche all’aperto in aree private recintate e senza accesso

22 Febbraio 2008
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Il TAR Emilia Romagna con sentenza n. 77 del 22 gennaio 2008 ha deciso che la somministrazione effettuata da un circolo privato in un’area cortiliva privata, recintata e senza accessi non costituisce violazione delle norme sulla sorvegliabilità (D.M. 17.12.1992 n. 564 come modificato dal D.M. 05.08.1994 n. 534).
La decisione è abbastanza clamorosa se si tiene conto che l’art.4 co.1 di tale decreto precisa: “I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo ….(omissis)”.
Il TAR ha ritenuto che un’area cortiliva utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande a cui si acceda soltanto dal locale del circolo e non da strade, piazze ed altri luoghi pubblici, non possa essere considerata esterna rispetto alla struttura adibita a sede del circolo, ma parte integrante della stessa.

>> Tar Emilia Romagna, sez. II, 22/1/2008, n. 77

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