La decisione è abbastanza clamorosa se si tiene conto che l’art.4 co.1 di tale decreto precisa: “I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo ….(omissis)”.
Il TAR ha ritenuto che un’area cortiliva utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande a cui si acceda soltanto dal locale del circolo e non da strade, piazze ed altri luoghi pubblici, non possa essere considerata esterna rispetto alla struttura adibita a sede del circolo, ma parte integrante della stessa.
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