Di conseguenza, secondo il Tar Emilia Romagna, Sezione prima Bologna, che ha emesso la sentenza n. 1247 il 3 aprile scorso, è eccessiva la chiusura del pubblico esercizio per quindici giorni se il titolare non ha provveduto a chiamare immediatamente le forze dell’ordine in una rissa che poi, fuori del locale, è degenerata con gravi lesioni tra i contendenti.
La “prima” misura di sospensione della licenza, inflitta al locale dalla sua apertura, appare non rispondente al suddetto criterio di proporzionalità, considerato che anche solo una sospensione di durata pari alla metà (e cioè di complessivi sette giorni) di quella inflitta dal Questore e qui in contestazione, avrebbe potuto conseguire ugualmente lo scopo perseguito dal provvedimento controverso.
>> Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sez.I 3/4/2008 n. 1247
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