Suolo pubblico di bar e ristoranti con procedura semplificata fino al 30 settembre 2022

31 Maggio 2022
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La legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione del decreto-legge n. 21 del 22 marzo 2022 (c.d. decreto “Taglia-prezzi” o “Ucraina-bis”), è intervenuta con due disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico effettuata dagli esercenti di bar, ristoranti, ecc., al fine di promuovere la ripresa di tali attività danneggiate dall’emergenza pandemica da Covid-19.

Con la prima disposizione introdotta in sede di conversione in legge (art. 10-ter) si prevede la proroga al 30 settembre 2022 delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea di suolo pubblico già concesse ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, birrerie, ecc.) con la procedura semplificata di cui al d.l. 137/2020, senza però disporre l’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico di cui alla legge n. 160/2019.

Con la seconda disposizione introdotta in sede di conversione in legge (art. 22-quater) si consente alle nuove occupazioni di suolo pubblico, o di ampliamento delle superfici già concesse, di usufruire della procedura semplificata, presentando telematicamente la domanda al Suap del Comune con allegata la sola planimetria, senza applicare la marca da bollo, fino al 30 settembre 2022. Inoltre, sempre entro tale data, la posa in opera temporanea delle strutture amovibili (pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, ecc.) funzionali all’attività dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.), ubicati nei centri storici o in luoghi di interesse culturale o paesaggistico, non devono acquisire l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del Dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) o il parere previsto dall’art. 21 del medesimo decreto a cura della soprintendenza. Si prevede inoltre, che alla posa in opera delle strutture amovibili in questione non si applichi il limite temporale di 180 giorni per la loro rimozione, di cui all’art. 6 comma 1 lett. e-bis del Dpr n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia).

Con tali disposizioni viene così assicurata per l’intera stagione estiva 2022, come auspicato dagli operatori del settore, la procedura semplificata per continuare ad occupare suolo pubblico o per ottenere nuove autorizzazioni.

La proroga al 30 settembre 2022 della procedura semplificata non comporta però l’esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale (CUP) di cui alla legge n. 160/2019. Ricordiamo che i pubblici esercizi hanno usufruito dell’esonero dal pagamento del CUP dal 1° maggio 2020 fino al 31 marzo 2022, termine che il legislatore non ha inteso più prorogare. Infatti, il comma 2 dell’art. 10-ter della legge n. 51/2022 prevede espressamente che la proroga al 30 settembre 2022 delle autorizzazione di suolo pubblico già rilasciate con la procedura semplificata “è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico di cui all’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. L’ultimo periodo di tale disposizione stabilisce che “I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l’esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1”. Quindi non è del tutto esclusa la possibilità che le occupazioni di suolo pubblico di bar, ristoranti, ecc., ottengano agevolazioni, ma la decisione viene rimessa ai singoli enti impositori.

In tal caso la perdita di gettito equivalente all’agevolazione (riduzione o esonero) non viene  ristorata dallo Stato ma deve trovare copertura con fondi di bilancio. Inoltre, in ordine alle modalità per l’introduzione delle agevolazioni, i comuni dovrebbero avvalersi della propria potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 446/97 e quindi adottare un’apposita delibera di consiglio comunale avente natura regolamentare. I tempi però sono ristretti e difficilmente sarà possibile rispettare il termine del 31 maggio 2022 previsto per l’adozione del bilancio di previsione 2022 e per le delibere tariffarie delle entrate locali, trattandosi peraltro di un termine perentorio il cui sforamento comporterebbe l’inefficacia delle agevolazioni per l’anno 2022. A meno che il Comune non ha previsto nel regolamento sul CUP la possibilità per la Giunta di deliberare riduzioni o esenzioni per particolari casistiche di interesse per l’Amministrazione, disposizione invero di dubbia legittimità ma che consentirebbe all’ente di avvalersi in tempo della facoltà prevista dalla legge n. 51/2022.

 

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