In riferimento al quesito posto, occorre necessariamente fare riferimento al D.lgs. 25/11/2016, n. 222 ad oggetto “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ove, nella allegata tabella A – Sezione I, al punto 1.2 (Esercizio di vicinato nel settore alimentare), per il subingresso è previsto il regime amministrativo della SCIA unica (che raggruppa la comunicazione per il subingresso più la SCIA per notifica sanitaria richiamata dall’art. 6 Reg. CE n. 852/2004). Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Non si ritiene che debba essere presentata una nuova planimetria del locale (in questa sede si presume che sia già esistente agli atti, trattandosi di subingresso), sempreché non siano intervenute modifiche al locale.
La nomina del preposto è sempre necessaria qualora il titolare (sia impresa individuale
che società) non possegga i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6, D.lgs. n. 59/2010) o non voglia/non possa condurre direttamente l’esercizio. Il preposto dovrà, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.
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