Strutture stagionali precarie all’interno di stabilimenti balneari

24 Settembre 2013
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Atti e provvedimenti amministrativi – stabilimenti balneari – realizzazione di strutture precarie – autorizzazione – condizioni – rimozione al termine della stagione estiva – legittimità

Consiglio di Stato, Sez. VI – Sentenza 18 settembre 2013, n. 4642

È legittimo l’atto con cui la Soprintendenza ha autorizzato la realizzazione di strutture precarie nell’ambito di uno stabilimento balneare a condizione che le stesse venissero rimosse al termine della stagione estiva. Nella fattispecie in esame la Soprintendenza ha autorizzato l’intervento a condizione che al termine della stagione estiva l’area venisse lasciata libera «per il godimento del mare e delle zone interessate dal vincolo paesaggistico». Nello stesso atto si afferma che l’intervento, consistendo nella realizzazione di strutture stagionali, non altera in maniera significativa i valori paesaggistici della zona perché si tratta di «strutture stagionali precarie». La predetta autorizzazione, adeguatamente motivata, non risulta contraria al principio di ragionevolezza. La Soprintendenza, infatti, ha ritenuto che i valori paesaggistici della zona non vengono alterati soltanto se il manufatto viene mantenuto per il solo periodo estivo. A tale proposito, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, in relazione a fattispecie analoghe, che i «contesti, estivo e invernale, in cui gli stabilimenti si inseriscono sono diversi», il che implica che differente può essere l’impatto che un manufatto può avere a seconda del periodo che viene in rilievo (Cons. Stato, sez. VI, 7.9.2012, n. 4759). Si tenga conto, inoltre, che la concessione per il solo periodo estivo “si giustifica anche alla luce di un complessivo bilanciamento degli interessi rilevanti e in considerazione che l’incidenza sull’ambiente è comunque temporalmente limitata” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4759 del 2012, cit.). In definitiva, deve ritenersi che la valutazione tecnica espressa dall’amministrazione, non violando il principio di ragionevolezza, rientra in ambito ad essa riservato.

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