di VINCENZO DRAGANI (da Italia Oggi Sette) Maggiori restrizioni dal 21 maggio 2026 allo spostamento dei rifiuti oltre confine, sia tra Stati Ue che tra questi e paesi terzi. Da tale data saranno immediatamente applicabili su tutto il territorio dell’Unione europea le nuove regole sulle spedizioni dei rifiuti recate dal regolamento 2024/1157/Ue, con misure ad hoc per contrastare quelle mascherate da commercio di beni usati. Il neo provvedimento, pubblicato sulla Guue del 30 aprile 2024 sarà in vigore dal prossimo 20 maggio ma sostituirà operativamente solo dal 2026 le attuali regole sulle spedizioni recate dall’omonimo atto n. 1013/2006/Ue. La stretta si tradurrà da un lato nell’ampliamento delle spedizioni non consentite, dall’altro in maggiori oneri amministrativi per l’effettuazione di quelle ammissibili. Nuovi limiti. Al centro delle nuove restrizioni, ispirate ai principi di prossimità e autosufficienza nella gestione dei rifiuti, la necessità di attenuare l’impatto ambientale dei residui e di promuovere l’economia circolare. Le misure normative a tal fine adottate prevedono: a monte, severe disposizioni per arginare, come accennato, il fenomeno delle spedizioni di finti “beni usati” (costituenti in realtà rifiuti di cui ci si vuole disfare); a valle, nuovi divieti per il trasferimento oltre confine di specifiche categorie di rifiuti. Sotto il primo profilo, il neo regolamento codifica le condizioni che gli operatori dovranno dimostrare per poter legittimamene esportare come beni di seconda mano (in luogo di rifiuti, sottraendoli così al relativo severo regime) oggetti e sostanze già usate. Le condizioni da provare includeranno: certezza futuro ed ulteriore utilizzo dei beni; assenza di necessità di un loro “pretrattamento significativo”; piena funzionalità; rispetto dei requisiti previsti per prodotti, protezione di ambiente e salute umana; conservazione e protezione da danni durante carico, trasporto e scarico. In caso di disaccordo tra Autorità competenti (di spedizione e destinazione), l’oggetto dovrà però essere gestito, ai fini della movimentazione, come rifiuto. Sotto il secondo profilo, quello del divieto di spedizione di specifici rifiuti, nel nuovo regolamento Ue (come nel vecchio) le inibizioni saranno modulate in base a: finalità della spedizione (smaltimentoo recupero), natura dei rifiuti (pericolosi o meno), livello tecnologico dei paesi destinatari (in grado o meno di garantirne la gestione ecologicamente sostenibile). Con il nuovo regime tali divieti saranno però amplificati. Così, per quanto attiene agli spostamenti di rifiuti tra Stati Ue, il divieto colpirà anche le spedizioni finalizzate allo smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati provenienti da raccolta domestica e/o da altri produttori di rifiuti, oppure sottoposti ad operazioni di trattamento che non ne hanno però modificato sostanzialmente le caratteristiche. Per quanto riguarda, invece le spedizioni verso Stati non appartenenti all’Ue, il divieto colpirà, a titolo generale, anche quelle finalizzate al recupero di determinati rifiuti non pericolosi in Paesi non appartenenti all’Ocse, salve mirate eccezioni autorizzate direttamente dalle Istituzioni Ue. Ancora, una stretta specifica riguarderà l’export dei rifiuti in plastica, con divieto di inviarne qualsiasi tipologia a Stati non Osce e limitazioni per l’inoltro di quelli non pericolosi verso Paesi Ocse. Nuovi adempimenti. Il sistema dei controlli pubblici viaggerà ancora sul noto doppio binario: quello per le spedizioni ambientalmente più sensibili, che prevedea carico delle imprese interessate la necessità di preventiva “notifica” e “autorizzazione” scritta; quello per le movimentazioni meno impattanti, che invece impone solo obblighi informativi. Per entrambe le procedure scatterà però una maggiore analiticità degli adempimenti chiesti agli operatori. Così come un ampliamento dei casi in cui gli impianti di destinazione dei rifiuti dovranno fornire a monte della catena il certificato di avvenuto trattamento. Un rafforzamento interesserà inoltre l’obbligo, per produttori di rifiuti ed altri operatori coinvolti nella spedizione, di adottare per tutta la durata della spedizione (e fino al trattamento finale) provvedimenti necessari per garantire che la gestione avvenga in modo “ecologicamente corretto”. Tale condizione, per le spedizioni fuori Ue, risulterà soddisfatta solo previa dimostrazione, da parte degli operatori, chei rifiuti saranno trattati “fuori sede” secondo regole di protezione ambientale equivalenti a quelle operanti nell’Ue. E ciò comporterà per gli esportatori di rifiuti l’onere di verificare tramite un apposito “audit” indipendente che gli impianti di destinazione abbiano effettive capacità di gestione nei suddetti termini. Tracciamento telematico. Al centro del nuovo regolamento 2024/1157/Ue anche l’informatizzazione e la condivisione per via telematica di tutte le informazioni sugli spostamenti dei rifiuti. Mediante un sistema centrale allestito direttamente dalla Commissione Ue ed interoperabile con i sistemi nazionali. La piattaforma dovrà permettere ad Autorità di controllo, uffici doganali ed operatori interessati di accedere ai dati sulle spedizioni.E dovrà essere accessibile non solo tramite specifici software di interfaccia, ma anche tramite ordinario sito web. Sull’interoperatività sarà dunque da attendersi a livello nazionale un upgrade dell’attuale Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (meglio noto come “Rentri”) in partenza il prossimo dicembre, allineamento già in termini sistematici contemplato dal regolamento ministeriale che ne disciplina il regime giuridico (il dm 59/2023). Regime transitorio e adeguamento nazionale. Anche il passaggio dal vecchio al nuovo regime avverrà su due differenti livelli. A titolo formale il nuovo regolamento 2024/1157/Ue sostituirà l’omonimo atto rubricato come 1013/2006/Ue fin dal 20 maggio 2024, data della sua entrata in vigore. A livello sostanziale, invece, il nuovo regolamento del 2024 si applicherà al posto di quello del 2006 solo dal 21 maggio 2026, ad eccezione di alcune disposizioni che esprimeranno la loro efficacia posteriormente (2027) ed alcune singolarità che retroagiranno al 2020. Sebbene il nuovo provvedimento Ue, analogamente al suo predecessore, non abbia bisogno di atti nazionali di recepimento per essere vincolante nei singoli Stati membri, è in Italia plausibile un intervento legislativo di adattamento dell’ordinamento interno. Infatti, a livello locale, specifiche disposizioni sulle spedizioni dei rifiuti modulate sul precedente regolamento 1013/2006/Ue sono attualmente rintracciabili in molteplici atti normativi, tra cui (oltre al regolamento sul Rentri) il dlgs 152/2006 (cd. “Codice dell’ambiente”) ed il dm 22 dicembre 2016 (sulle ispezioni presso le imprese del settore). Sanzioni. L’aggiornamento delle norme interne dovrà riguardare anche le sanzioni, al fine di adeguarle ai nuovi principi dettati dal Legislatore Ue, molto più dettagliati rispetto a quelli dell’uscente disciplina eurounitaria. In base al neo regolamento 2024/1157/Ue le sanzioni dovranno infatti essere proporzionate anche ai benefici economici derivanti agli operatori dalla condotta contra legem; e prevedere componenti di natura pecuniaria, interdittiva da attività d’impresa ed esclusione da appalti pubblici. Delle violazioni alla rinnovata disciplina sulle spedizioni dei rifiuti si occupa anche la parallela nuova direttiva Ue sugli ecoreati (la 2024/1203/Ue, stessa Guue del 30 aprile 2024). Nel riformulare l’elenco degli illeciti ambientali da perseguire penalmente, tale direttiva (da recepire entro il 21/5/2027) chiede per le spedizioni ingenti di rifiuti che violano il neo regolamento 2024/1157/Ue una sanzione massima di almeno 5 anni di reclusione. * Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi Sette del 13 maggio 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
Stretta sulle spedizioni di rifiuti
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