Spettacolo viaggiante: inclusione di spazi in convenzione con altri Enti

Cosa si intende per aree comunali disponibili?

5 Novembre 2024
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Indice

Il Caso


Un Comune deve identificare le aree destinate ad attività di spettacolo viaggiante, in conformità all’art. 9 della Legge n. 337/1968. Sorge il dubbio se, con il termine “aree comunali disponibili”, sia lecito considerare anche le aree non di proprietà diretta dell’amministrazione comunale ma temporaneamente nella sua disponibilità tramite una convenzione con un altro ente, come le Ferrovie dello Stato Italiane (RFI), o se il termine “disponibili” sia limitato esclusivamente alle aree di proprietà comunale.

La Soluzione operativa


La Legge n. 337/1968, all’art. 9, stabilisce che i Comuni debbano individuare aree disponibili per accogliere attività di spettacolo viaggiante, come circhi e parchi di divertimento. La formulazione “aree comunali disponibili” non impone un vincolo di proprietà dell’amministrazione comunale su tali aree; essa implica piuttosto che le aree siano nella disponibilità operativa del Comune, cioè utilizzabili per la specifica finalità anche se temporaneamente concesse in uso da terzi.

Pertanto, il Comune può includere, tra le aree destinate a spettacoli viaggianti, spazi concessi in uso o convenzione da altri enti, come le aree RFI, purché sussista un titolo che ne permetta l’utilizzo e la gestione diretta da parte dell’ente comunale.

Normativa di riferimento


L’art. 9 della Legge n. 337/1968 disciplina l’obbligo dei Comuni di individuare spazi per attività di spettacolo viaggiante, indicando come requisito che siano “aree comunali disponibili.” Tale dizione implica una disponibilità d’uso funzionale, senza richiedere necessariamente il possesso proprietario.

Questa interpretazione amplia le possibilità operative per le amministrazioni comunali, che possono così includere aree temporaneamente a loro disposizione per soddisfare le esigenze di spettacolo viaggiante.

Nota operativa


Poiché la disponibilità delle aree può essere soggetta a variazioni, è necessario che il Comune verifichi annualmente la sussistenza e la continuità delle convenzioni o dei titoli di uso delle aree. In caso di cessazione della disponibilità, il Comune dovrà aggiornare l’elenco delle aree designate e, se necessario, individuare nuove soluzioni per garantire la presenza di spazi adeguati a ospitare le attività di spettacolo viaggiante.

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