Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche, quando è sufficiente una SCIA di inizio attività?
Se vengono installate strutture per il contenimento del pubblico e platee, la SCIA deve essere comunque corredata dal piano safety e security?
L’art 38-bis del D.L. n. 76/2020, efficace originariamente fino al 31/12/2021, era stato prorogato fino al 31/12/2022 con legge n. 52/2022, e quindi dal 1° gennaio di quest’anno non sarebbe stato più applicabile (l’originaria disposizione prevedeva la possibilità di organizzare spettacoli dal vivo, fino a 1000 posti e sino alle ore 23,00 con la semplice presentazione di una SCIA, senza convocazione della Commissione Comunale o Provinciale per il rilascio del parere ai fini della certificazione di agibilità ex art. 80
TULPS, essendo sufficiente una serie di asseverazioni in una relazione sottoscritta da tecnico abilitato).
La disposizione derogatoria prima citata è stata ulteriormente potenziata con l’avvento dell’art. 7, comma 7-sexies della legge n. 14/2023 con le modifiche che sinteticamente così possono essere riassunte:
- sarà possibile organizzare pubblici spettacoli non solo più dal vivo (come nell’originario testo), ma anche proiezioni cinematografiche, oltre ai concerti, rassegne teatrali, musicali, ecc. con una semplice SCIA presentata al SUAP, con la presenza fino a 1000 spettatori, e senza necessità per il Comune di convocare la Commissione di Vigilanza (Comunale o Provinciale) per il rilascio del parere ai fini della certificazione di agibilità ex art. 80 TULPS sui locali o i luoghi sede di svolgimento dell’eventi;
- gli spettacoli potranno svolgersi dalle ore 08,00 fino alle ore 01,00 dopo la mezzanotte (non più fino alle 23,00! Il prolungamento della fascia oraria fino alle 01,00 e la mancata fissazione del termine preventivo entro cui presentare la SCIA favorisce un maggiore utilizzo del nuovo istituto);
- restano esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali nel luogo ove insiste lo spettacolo;
- alla SCIA dovrà essere allegata una relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato che attesti l’osservanza dei requisiti di sicurezza di luogo e degli impianti – rispetto D.M. 19/08/1996, nonché il piano di safety e security;
- l’attività potrà essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA al Comune che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, potrà direttamente adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, senza ricorrere al preventivo esercizio del potere conformativo, proprio della SCIA ordinaria ex art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990;
- continua a non essere prevista la fissazione di un termine temporale di giorni entro cui l’organizzazione deve presentare la SCIA al SUAP prima dello spettacolo;
- la nuova normativa è applicabile fino al 31/12/2023 (art. 38-bis, comma 1).
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