Il caso
Nel contesto dell’applicazione delle recenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per eventi culturali, è stato sottoposto all’attenzione degli esperti il seguente quesito:
È applicabile la semplificazione introdotta dall’art. 7, comma 2, del D.L. 201/2024 anche agli spettacoli dal vivo di carattere culturale che si svolgono all’interno di locali aperti al pubblico — e non solo in spazi all’aperto — purché rientrino nei limiti di orario (8.00–1.00) e capienza (massimo 2.000 partecipanti)?
La soluzione operativa
La semplificazione attuata dal secondo comma dell’articolo 7 del D.L. n. 201/2024, come convertito dalla L. n. 16/2025 prevede la presentazione di una semplice SCIA per lo svolgimento di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, anche quando inclusi in rassegne e festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, se destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, e se si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.
Tale disposizione non pone alcuna limitazione circa la tipologia del luogo dove questi si svolgono, escludendo soltanto “i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo”: per questo la semplificazione dell’art. 7 comma 2 del D.L. 201/2024, può applicarsi sia a spettacoli organizzati in luoghi all’aperto che in locali aperti al pubblico in cui non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Si ricorda anche che, in attesa di eventuali istruzioni ministeriali, la mancanza di indicazioni circa i contenuti della SCIA rende necessario fare riferimento, a livello applicativo, alla cosiddetta “direttiva Piantedosi” n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva, che richiama l’applicazione del D.M. 19/08/1996 (oppure oggi il D.M. 22/11/2022) e del D.M. 18/03/1996 per quanto attiene lo svolgimento degli spettacoli in impianti sportivi, oltre a prevedere che l’organizzatore presenti il piano di emergenza.
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