Sospensione della licenza di pubblico esercizio in caso di pericolo per la sicurezza dei cittadini

8 Giugno 2015
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TAR TOSCANA, SEZ. II – Sentenza 1 giugno 2015, n. 843
Atti e provvedimenti amministrativi – autorizzazioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da esercitarsi all’interno di un pubblico esercizio – sospensione – decreto del Questore – in caso di pericolo per la sicurezza dei cittadini – legittimità – fattispecie

È legittimo il decreto del Questore, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, di sospensione per 7 giorni, ai sensi dell’art. 100 t.u.l.p.s., della validità delle autorizzazioni amministrative per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da esercitarsi all’interno di un pubblico esercizio, rilevato che l’incontrollato assembramento di persone all’esterno del locale in questione provocava non solo disturbo alla quiete pubblica, ma anche pericolo alla circolazione stradale e all’incolumità personale, poiché l’occupazione del manto stradale da parte degli avventori del locale oltre a limitare la libera circolazione e generare problemi tra questi ultimi ed i conducenti dei veicoli interessati al transito, costituiva pericolo per l’incolumità degli avventori stessi che, noncuranti del traffico che scorre lungo la via sarebbero potuti rimanere coinvolti in sinistri stradali. Nel caso di specie, l’amministrazione ha esercitato il potere previsto dall’art. 100 del r.d. 773/1931, il cui primo comma prevede che “oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”. La norma richiede, quindi, con clausola di chiusura, per l’adozione della misura preventiva, che l’esercizio costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”, a prescindere, cioè, dai tumulti o gravi disordini che ivi siano avvenuti, o dal fatto che il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. In generale, va osservato che il potere in questione, ampiamente discrezionale, ha natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico; ne discende che la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6.4.2007, n. 1563; Cons. Stato, sez. VI, 21.5.2007, n. 2534; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 4.4.2007, n. 1387). Nondimeno, l’amministrazione è tenuta supportare l’ordine di chiusura temporanea con una adeguata motivazione, che in base alle risultanze dell’istruttoria dia conto dell’effettiva sussistenza di una situazione oggettiva idonea a configurare un concreto ed attuale pericolo per la collettività, in relazione ai presupposti individuati dall’art. 100 del t.u.l.p.s. Ciò premesso, si ritiene che non sia illogica e insufficiente la motivazione dei provvedimenti impugnati; né difettino i presupposti di fatto per l’adozione degli stessi. Infatti, le valutazioni dell’amministrazione sono state puntualmente motivate con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, messi in pericolo dalla presenza degli avventori del locale nella strada, così creando situazioni di disagio e pericolo per l’ordine pubblico e il rischio di incidenti stradali. Il fatto, poi, che gli impugnati provvedimenti siano stati resi anche contro la turbativa alla quiete pubblica derivante dai rumori e dai frequenti schiamazzi, non incide sull’interesse primario tutelato dagli stessi che concerne la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, con conseguente legittima adozione dello strumento previsto dall’art. 100 t.u.l.p.s.

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