Chiusura prolungata di un esercizio commerciale: procedura per dichiarare la decadenza della SCIA

Come procedere in caso di inattività protratta di un esercizio commerciale?

24 Ottobre 2024
Modifica zoom
100%

Indice

Il caso


Un ente locale si trova di fronte a una situazione di chiusura prolungata di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande e di un esercizio di vicinato. Secondo la normativa di riferimento, entrambe le attività sono considerate inattive dopo un anno di chiusura. Generalmente, l’ufficio commercio, dopo aver ricevuto segnalazioni, spesso informali, avvia verifiche tramite la Polizia Locale e invia una comunicazione di avvio del procedimento alla ditta interessata. Trascorso l’anno di inattività e ricevuta la relazione della Polizia Locale, l’ufficio procede con la comunicazione prevista dall’art. 10 bis della Legge 241/1990 e, dopo i 10 giorni previsti, emette l’atto finale di decadenza della SCIA.
Il problema sollevato riguarda la possibilità di semplificare questo iter, soprattutto nel caso in cui i locali siano già stati occupati da nuove attività regolarmente avviate. In questo caso, è possibile evitare le verifiche annuali della Polizia Locale e attestare l’inattività attraverso documentazione probante, come atti abilitativi di apertura di nuove attività o visure camerali? Quale normativa consente tale procedura e come procedere correttamente?

La soluzione operativa


Nel caso di dichiarazione di decadenza della SCIA per inattività, il corretto riferimento normativo è l’art. 7 della Legge 241/1990 che disciplina l’avvio del procedimento amministrativo.

Se quindi la Polizia locale segnala che un esercizio commerciale o di somministrazione ha sospeso l’attività, magari indicando con esattezza la data, ottenibile anche semplicemente dalla richiesta al proprietario del locale, si dovrà tenere in memoria tale data e decorsi circa 11 mesi inviare la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del citato articolo 7 della Legge 241/1990 assegnando un termine di 30 giorni per presentare eventuali memorie. Decorso tale termine si dovrà procedere  alla chiusura del procedimento sulla base di quanto accertato.

Se il cittadino ha sospeso l’attività, dato questo accertato sul posto e confermato dal titolare del locale, il medesimo dovrà dare comunicazione di sospensione dell’attività al registro delle imprese e quindi si avrà una ulteriore conferma della sospensione avvenuta, inoltre se entro il citato termine di 12 mesi non si sarà ricevuta la comunicazione di trasferimento in altra sede, sarà provato che il termine di 12 mesi è stato superato. Non si può procedere infatti alla revoca/decadenza del titolo prima che siano trascorsi i 12 mesi poichè in tale lasso di tempo il soggetto può trasferire  l’attività in altri locali o cedere/affittare la stessa.

Riferimenti normativi


Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7: Comunicazione di avvio del procedimento.

Ti consigliamo

FORMATO CARTACEO + ILIBRO

Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive

Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.

Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento