Questa sentenza non è certamente la prima in tal senso; analogamente si sono già espressi il TAR Lombardia, Sezione IV, con ordinanze n. 6259/2007 e n. 475/2008 e il Consiglio di Stato con sentenza del 10 febbraio 2009, n. 2808.
Il TAR Piemonte sospende con questa ordinanza un provvedimento di diniego all’apertura di un ristorante motivato dal fatto che “ ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale, l’apertura di nuovi esercizi è ammessa soltanto se nella zona interessata esiste una disponibilità numerica utile per attivare l’iniziativa”.
Considerato che il diniego è datato 11 maggio 2009 è evidente che Comuni, nonostante le citate sentenze continuano a non dare attuazione alla liberalizzazione delle attività commerciali e non stanno provvedendo a modificare gli atti di programmazione; questi atti non possono più contenere limitazioni collegate a contingenti numerici.
Il Tar Piemonte, nel sospendere l’atto di diniego precisa che:
– l’impugnato diniego di autorizzazione si fonda sulle disposizioni del regolamento comunale la cui efficacia, almeno per quanto concerne le limitazioni numeriche all’insediamento di nuove attività, è venuta meno alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006;
– l’esigenza di approntare nuovi criteri per l’insediamento delle attività, derivante dalle previsioni della L.R. Piemonte n. 38/2006, parimenti richiamata dal provvedimento impugnato, non può frapporsi sine die alla realizzazione delle finalità di liberalizzazione della concorrenza nel settore che, in coerenza con i principi dell’ordinamento comunitario, sono state espressamente sancite dal menzionato D.L. 223.
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