Il citato art.140 dispone che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilitào per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Questa decisione della suprema Corte non interviene sui procedimenti definiti, ma sviluppa i suoi effetti su tutti quei procedimenti non ancora conclusi.
Di fatto, con questa sentenza slitta di dieci giorni la data della notifica di quegli atti notificati con il rito dell’art.140 e non ritirati dal destinatario. Questo comporta uno slittamento in avanti anche dei termini che iniziano a decorrere dalla data di notifica.
In particolare, assume rilevanza la data di notifica per il termine di pagamento delle sanzioni amministrative che, per le violazioni al codice della strada, deve avvenire entro 60 giorni. Decorso questo termine il pagamento effettuato non estingue la violazione e il verbale diventa esecutivo per una somma pari alla metà del massimo, e la somma pagata è trattenuta come acconto sulla somma dovuta per l’estinzione della violazione.
Diventa quindi necessario verificare tutti i verbali notificati con il rito dell’art.140 e non ancora definiti e riconteggiare il termine della notifica e quelli conseguenti: termini di pagamento, del ricorso ecc… Con questa rivisitazione dei termini di notifica, un pagamento oltre i termini può rientrare nei termini concessi dalla legge per l’estinzione della violazione.
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