Sicurezza alimentare

7 Maggio 2010
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La regione Emilia Romagna, con parere n.98062 del 7/4/2010 conferma l’interpretazione data dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che, con nota del 10 novembre 2009 n.32156, aveva precisato che le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare sono il Ministero stesso, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali e che pertanto possono elevare sanzioni al D.Lgs. n.193/2007 solo gli addetti ai competenti servizi di controllo delle predette amministrazioni; la Polizia Municipale quindi non ha titolo a contestare le violazioni ai regolamenti CEE 852/2004 e 853/2004 (pacchetto igiene) sanzionate dal citato D.Lgs. n.193/2007. Per il Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della regione l’orientamento espresso dal ministero risulta coerente con l’identificazione operata dall’art.2 del d.lgs. citato delle autorità competenti per l’espletamento delle funzioni di controllo ufficiale. La funzione di Controllo Ufficiale previsto dalle norme del pacchetto igiene non può che essere svolta da personale in possesso di determinati requisiti professionali, che allo stato sono presenti esclusivamente nel personale dipendente del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Aziende USL. Gli organi incaricati del controllo commerciale, qualora rilevino situazioni che possono verosimilmente rappresentare un pericolo o un rischio per la salute pubblica, si raccorderanno con i dipartimenti di sanità pubblica per l’adozione, da parte di questi, delle misure necessarie a ripristinare eventualmente le condizioni di uniformità.

Parere Emilia Romagna 7/4/2010 n. 98062
Parere circa la competenza sanzionatoria della Polizia Municipale per le violazioni del DLGS 193/2007

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