Con la
Circolare n. 4 del 6 ottobre 2010 la Regione Siciliana ha dato le prime direttive operative in materia di attività commerciali a seguito del d.lgs. n. 59/2010 attuativo della Direttiva Bolkestein con il fine di favorire uniformità di applicazione delle norme su tutto il territorio della Regione siciliana. Dopo un’attenta lettura delle norme contenute nel decreto, il legislatore regionale si sofferma sull’art. 84 rubricato “clausola di cedevolezza” e sull’argomento specifica che la superiore clausola di cedevolezza apre tutta una serie di problemi dagli effetti imprevedibili, soprattutto in relazione ai settori non disciplinati specificatamente dal decreto e ancora non ridefiniti dalla regioni. Diverso è il caso relativo della normativa specifica per tutte le attività ricomprese negli artt. 64-79 del decreto, in questo caso la clausola di cedevolezza è assolutamente applicabile senza alcuna contraddizione.
Anche la nuova procedura della sostituzione della Dia in Scia, appartenendo la materia in argomento alla potestà esclusiva dello Stato, l’art. 49 trova diretta applicazione nell’isola, con le limitazioni ai casi di esistente disciplina di settore per i quali è previsto uno strumento di programmazione commerciale derivante sia da norme nazionali sia da norme regionali.
Vengono mantenuti i requisiti di sorvegli abilità dei locali destinati alla somministrazione.
L’art. 70 del decreto relativo al commercio su aree pubbliche trova applicazione in tutto il territorio. In relazione a tutte le attività economiche di competenza della regione e non prese in considerazione da norme specifiche del decreto n. 59/2010 si continua ad applicare la vigente normativa regionale e il regime autorizzatorio e programmatorio previsto, sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative di merito.
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