Innanzitutto le modalità applicative della CIA non possono essere applicate all’attività di ristorazione in quanto è un’attività contingentata perchè soggetta alla disciplina del parametro numerico, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 287/91 non soppressa, a detta della Regione, dal decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006.
Per quanto riguarda le altre attività la somministrazione nei circoli privati è soggetta a CIA solo nei casi contemplati dall’art. 3 del DPR n. 235/2001 che li disciplina, perché trattasi di attività non soggette a parametri numerici.
La rivendita di giornali e riviste sono soggette a programmazione, ai sensi del D.A. 13 novembre 2002 e quindi non è possibile applicare la CIA. Per l’attività di ottico, la l.r. n. 12/2004 ha previsto delle limitazioni per lo svolgimento di tale attività e quindi, essendo soggetta a limitazioni numeriche, non è possibile applicare la CIA, lo è invece in caso di trasferimento dell’attività da parte di esercizi autorizzati prima dell’entrata in vigore della suddetta legge regionale.
Infine, per il commercio su aree pubbliche, soggetto a programmazione comunale e quindi a limitazioni numeriche, non è applicabile la CIA, mentre per gli esercizi di vicinato si danno i seguenti orientamenti: CIA con effetto immediato per gli esercizi del settore alimentare; CIA differita di 30 giorni per quelli del settore non alimentare.
>> Circolare Sicilia 11/12/2008 n. 10
D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005 – Comunicazione di inizio attività – Circolare esplicativa
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