In sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è stato inserito, all’art. 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, una nuova categoria di veicoli: “i velocipedi”
Con questa nuova modifica normativa, il Governo intende incentivare il flusso turistico-occupazionale nelle città e ridurre notevolmente le emissioni inquinanti di CO2 nei centri storici, nelle alle aree pedonali, nelle ztl, nei parchi e nelle piste ciclabili.
La norma, forse, si pone anche a chiarimento di numerosi dubbi interpretativi sorti nel 2010, a seguito dell’introduzione dei “tricicli” tra i veicoli che potevano effettuare il servizio di noleggio con conducente, alla quale, è seguita un’ interrogazione parlamentare.
A tal proposito, l’11 settembre 2013, il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Rocco Girlanda, dichiarava: “I tricicli a pedali non possono essere destinati a effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, in quanto, lo stesso, va annoverato fra i velocipedi e l’art. 47, comma 2, C.d.S. considera “triciclo” soltanto il veicolo dotato di un motore”.
di Mario Vincenzo Serio
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