Dopo il tentativo (fallito) di liberalizzare il mercato dei servizi pubblici locali e dopo la successiva, breve stagione delle privatizzazioni (anch’esse non riuscite) delle società a partecipazione pubblica locale, il legislatore cambia ora nuovamente rotta, nell’affannosa ricerca di soluzioni per assicurare al sistema amministrativo della p.a. – e alla costellazione di organismi partecipati che gravitano nella sua orbita – l’agognato approdo agli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica.
La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 23.12.2013) con un solo articolo smonta pezzo per pezzo il mosaico delle dismissioni societarie:
- l’art. 1, comma 561, abroga l’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2012, convertito in legge 30.7.2010, n. 122, cioè il divieto di costituire società ex novo a carico dei comuni minori, e l’obbligo di dismissione delle società in perdita entro il 30 settembre 2013;
- l’art. 1, comma 562, abroga l’art. 4 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella parte in cui si prevedeva l’obbligo degli enti di chiudere le società strumentali entro il 31 dicembre 2013;
- dulcis in fundo, lo stesso comma 562 dell’art. 1 abroga l’art. 9 del medesimo d.l. 95/2012, là dove esso prevedeva:
- l’obbligo alle amministrazioni locali di sopprimere o accorpare enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica che esercitano le funzioni fondamentali e amministrative attribuite agli Enti territoriali, con l’obiettivo di attuare una riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20%;
- il divieto “di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative” conferite agli enti locali dalla carta costituzionale.
Va dunque a picco non soltanto la politica delle dismissioni societarie obbligate, ma perfino l’obbligo di razionalizzare la “selva selvaggia” degli organismi strumentali della p.a., che secondo il “rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2012” della Corte dei conti sono in Italia sono circa 5.000 (di cui: 3.153 società di capitali, 743 consorzi e 343 fondazioni), ma che in realtà – secondo stime del Ministero dell’economia e i dati Consoc – sono ben più numerosi e sfuggenti a qualsiasi pur nobile tentativo di censimento.
Che cosa resta dopo questa falcidie?
Quali strumenti intende adoperare oggi il legislatore, per evitare il ritorno al fenomeno incontrollato dell’esternalizzazione di servizi, che ha attirato in passato gli strali della Corte dei conti, preoccupata della sistematica elusione ai vincoli di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, messa in atto subdolamente da una buona parte delle autonomie locali?
Una sola è la risposta a queste domande: è decollata la stagione dei controlli, con più accentuate responsabilità di vigilanza e di programmazione a carico degli enti soci.
La nuova stagione è iniziata con l’entrata in vigore del d.l. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, che ha rafforzato il sistema dei controlli interni ed esterni alla p.a., con l’obiettivo di ridurre i costi della politica regionale e di consolidare i conti pubblici garantendo il pareggio di bilancio.
La medesima riforma ha introdotto l’art. 147-quater del t.u.e.l., al fine di verificare, attraverso la funzione del controllo sui soggetti esterni, l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali.
Poi la stessa legge 147/2013 ha chiuso il cerchio, stabilendo, tra l’altro, che:
- dal 2015 il risultato negativo dell’organismo partecipato obbliga l’ente socio ad accantonare risorse in misura proporzionale alla quota (art. 1, commi 551-552);
- l’ente socio diventa titolare di nuovi compiti di programmazione per attuare i vincoli e i limiti alle assunzioni del personale negli organismi partecipati (nuovo comma 2 bis dell’art. 18 del d.l. 112/2008, introdotto dall’art. 1, comma 557)
- l’ente socio dovrà approvare piani industriali, atti d’indirizzo e provvedimenti per la razionalizzazione e la riorganizzazione dei servizi esternalizzati, attivando procedure di mobilità prima che siano eseguite nuove assunzioni (art. 1, commi 564 e ss.).
Si tratta di un complesso di misure convergenti proteso a contrastare e/o sanzionare il fenomeno degli organismi partecipati in perdita, che accentua sensibilmente le responsabilità di controllo a carico degli enti locali, in quanto soci.
Ciò porta a concludere che, se da un lato la legge 147/2013 ha sollevato gli enti locali dall’obbligo imminente di avviare complesse procedure di dismissione societaria, accordando loro un più largo margine di autonomia decisionale in materia di partecipazioni, d’altro lato è indubbio che i soci pubblici risultano gravati da complesse incombenze di controllo, suscettibili di ingenerare nuove forme di responsabilità per danno erariale, specie in presenza di una vigilanza non adeguata sugli organismi strumentali in perdita.
Fonte: Leggioggi.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento