Servizi Pa, deleghe a doppia via

Italia Oggi Sette
6 Maggio 2024
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di ANTONIO CICCIA MESSINA (Italia Oggi Sette) Al via il nuovo sistema delle deleghe digitali peri servizi online delle pubbliche amministrazioni. Entro il 2026 almeno il 70% degli italiani, infatti, dovrà fare le pratiche online, eventualmente per il tramite di un fiduciario. Questo l’obiettivo che il governo si propone di raggiungere per effetto dell’applicazione dell’articolo 20 del decreto legge “Pnrr” n. 19/2024, definitivamente convertito in legge, il quale riscrive l’articolo 64-ter del Codice dell’amministrazione digitale (dlgs n. 82/2005). Ma non mancano le preoccupazioni sotto il versante privacy già sollevate dal Garante per la protezione dei dati personali: sono da arginare i possibili abusi del delegante e l’eccessiva ampiezza delle deleghe. La disposizione, in ogni caso, revisiona la disciplina per permettere anche a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l’accesso, per proprio conto, ai servizi online delle pubbliche amministrazioni, per i quali bisogna autenticarsi con un sistema di identificazione informatica. La novità manda in soffitta la precedente modalità basata sul Sistema di gestione delle deleghe (Sgd) e avrà come fulcro una piattaforma di gestione deleghe, realizzata e gestita dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Su questa piattaforma saranno caricate le deleghe (non più di due), che un cittadino iscritto all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) potrà conferire a persone di sua fiducia, le qualia loro volta devono essere titolari di una identità digitale. Per gli aspetti tecnici e operativi e anche per la definizione delle misure tese ad assicurare il rispetto della protezione dei dati la norma rinvia a un apposito decreto del presidente del Consiglio. Per dare la delega o le deleghe l’interessato avrà due possibilità. La prima via è digitale: si usa la piattaforma seguendo la procedura online e la delega sarà un documento informatico. La seconda è più tradizionale: bisognerà andare negli uffici del comune di residenza e compilare la delega cartacea. La delega, comunque conferita, sarà revocabile in ogni momento e il delegante dovrà essere informato dalla piattaforma ogni volta che il delegato usa la delega. La disposizione si occupa dei casi in cui il delegante sia una persona incapace totalmente o parzialmente di provvedere ai propri interessi: in questa ipotesi, il ministero della giustizia renderà disponibile alla piattaforma di gestione delle deleghe, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), le informazioni, se disponibili in formato digitale idoneo, sulla qualifica di tutore, curatore o amministratore di sostegno del soggetto che intende accedere, quale rappresentante del soggetto tutelato, ai servizi online della pubblica amministrazione. Sarà compito dei gestori di identità digitale verificare, tramite la piattaforma, l’esistenza di eventuali deleghe conferite al cittadino che effettua l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Il gestore di tutta l’operazione sarà l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che dovrà realizzare e fare la manutenzione della piattaforma delle deleghe. Da un punto di vista privacy, l’Istituto assumerà una doppia veste: è titolare del trattamento rispetto ai trattamenti effettuati in proprio dalla piattaforma; è, invece, responsabile del trattamento, quando un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento (articolo 28 del regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679, Gdpr). Tra l’altro proprio il versante privacy dovrà essere particolarmente curato, considerato che il Garante della privacy ha per due volte bocciato i provvedimenti attutativi del sistema di deleghe, che il dl Pnrr si propone di sostituire. Gli aspetti più preoccupanti rilevati dal Garante (provvedimento del 24 febbraio 2022, n. 74) riguardavano i rischi elevati per il delegante, esposto a possibili utilizzi impropri, trattamenti illeciti o non autorizzati: si tenga conto che il delegante potrà consultare dati personali (anche sanitari o bancari) o compiere operazioni con significativi effetti sulla sfera giuridica (ad esempio, disposizioni patrimoniali, richiesta di benefici o agevolazioni di vario genere), direttamente o indirettamente agevolando comportamenti fraudolenti a danno della finanza pubblica. Il Garante aveva caldamente consigliato di delimitare l’operatività della delega in conformità ai poteri attribuiti a tutori, curatori e amministratori di sostegno, nonché di mitigare i rischi di accessi abusivi o non autorizzati ai servizi in caso di revoca della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno (ovvero di rimozione o sostituzione dei medesimi soggetti). * Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi Sette del 6 maggio 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)

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