Il Ministero dell’Interno, con circolare il 17 luglio 2024, prot. n. 24547, chiarisce i punti critici dell’applicazione dell’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020.
La circolare segue quella del 7 maggio 2024 e mira a contrastare le organizzazioni illegali di spettacoli e fornire indicazioni precise per la corretta applicazione del regime semplificato per eventi dal vivo.
Indice
Chiarimenti normativi e obiettivi
Le principali associazioni del settore, tra cui l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS), Assomusica, ANEC e Assoconcerti, hanno sollevato alcune problematiche riguardanti l’interpretazione delle nuove disposizioni.
In particolare, hanno evidenziato che in alcune regioni (Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana), le Amministrazioni comunali non consentono all’organizzatore di due o più eventi, nell’ambito di una medesima rassegna, di presentare singole SCIA per ciascuno spettacolo, ritenendo che le richieste siano da assoggettare a licenza ex art. 68 TULPS.
Applicazioni pratiche
L’incontro tra il Ministero e le associazioni di categoria ha permesso di chiarire che la circolare del 7 maggio 2024 non intendeva modificare il regime giuridico vigente, ma fornire una corretta interpretazione dell’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020. L’obiettivo è evitare un uso distorto della normativa, mantenendo intatti i requisiti di sicurezza pubblica.
Il campo di applicazione della disposizione rimane ancorato a tre elementi costitutivi: tipologia, dimensioni e durata dell’evento.
L’ulteriore riflessione condotta congiuntamente alle realtà associative porta a ritenere che, se una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento – anche se modulata su più giorni – rientra nei parametri predeterminati dalla norma, dai quali, evidentemente, non potrà discostarsi, beneficerà del regime semplificato previsto dal più volte menzionato art. 38- bis; per i citati eventi, gli organizzatori saranno, quindi, tenuti a presentare una SCIA, rispettivamente per ciascun evento in programmazione.
Diversamente, occorrerebbe ritenere che eventi di tal fatta – cioè conformi ai requisiti indicati dalla norma, anche se modulati su più giorni – debbono ricadere nel regime ordinario della licenza espressa, con l’evidente disparità di trattamento rispetto ad eventi aventi le medesime caratteristiche, organizzati su un solo giorno.
Impatto sulla sicurezza e regolamentazione
Il Ministero ha ribadito che l’intento della circolare è di chiarire, non innovare, il quadro normativo per garantire la sicurezza del pubblico e la corretta gestione degli eventi.
Le amministrazioni locali sono invitate ad applicare la normativa in modo uniforme, evitando interpretazioni restrittive che potrebbero penalizzare gli organizzatori e i partecipanti.
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