Consiglio di Stato, Sez. VI – Sentenza 8 luglio 2015, n. 3397
È legittimo il provvedimento con il quale il comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di stabilimento balneare, esercitata sulla base di segnalazione certificata di inizio attività. Infatti, per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare, anche da parte del soggetto già intestatario della concessione demaniale, non è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, considerato che l’art. 19 della legge n. 241 del 1990 non è espressamente applicabile ai casi in cui – come nella specie – è necessaria la valutazioni di interessi sensibili (quali l’ambiente, il paesaggio o la sicurezza pubblica) in ordine ai quali è richiesto un particolare schema procedimentale. Peraltro, la richiamata disposizione della legge sul procedimento amministrativo, nel testo vigente nel 2011 (e cioè all’epoca dell’adozione degli atti in primo grado impugnati), non ammetteva deroghe riguardo alla inapplicabilità dello strumento giuridico di semplificazione procedimentale dell’art. 19 cit. alle fattispecie in cui fossero implicati quegli interessi sensibili. Soltanto con il d.l. 12.9.2014, n. 13, convertito dalla legge 11 novembre n. 164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), disposizione inapplicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, è stato posto un onere motivazionale aggiuntivo (cfr. art. 19, comma, 4, legge cit. nel testo vigente dal 12 novembre 2014) al potere di autotutela sui titoli già formati, consentendo all’amministrazione di intervenire “solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute e la sicurezza pubblica o la difesa nazionale,e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente”. Tuttavia, indipendentemente dai pur assorbenti rilievi inerenti all’inapplicabilità della disposizione in ragione del tempo, si tratta pur sempre di previsione applicabile al caso di tardivo esercizio dello ius poenitendi da parte della amministrazione (qui non ricorrente, atteso il tempestivo intervento inibitorio del comune).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento