Sanzioni: l’irrilevanza dell’archiviazione parziale del verbale, della discordanza del prezzo esposto da quello battuto in cassa e di altro, ai fini dell’archiviazione totale
Modifica zoom
100%
16 Settembre 2021
Modifica zoom
100%
La Società Alfa impugna e contesta l’ordinanza ex art. 18 della legge 689/1981, con la quale è stato ingiunto alla medesima, come obbligato in solido, il pagamento dell’importo di sanzione previsto, per essersi consumata presso la sede di un’ attività commerciale, di cui è titolare, la vendita di una bevanda alcolica oltre l’orario in cui era consentita, pur essendo stato archiviato il verbale a carico del solo trasgressore, per essere stato erroneamente individuato. Di là da tale ultima circostanza, la Società Alfa eccepisce la notifica non immediata del verbale, la non corrispondenza fra lo scontrino fiscale – consegnato alla Polizia Municipale dall’acquirente Tizio, fermato appena fuori dall’esercizio commerciale – e il prezzo della bibita alcolica esibito al pubblico, nonché la mancanza nello stesso verbale delle generalità di Tizio, di tutti i documenti istruttoriela carente motivazione degli atti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento