Nelle sue valutazioni il Tar precisa che l’intervento comunale, che ha stabilito dei limiti orari per non involge in via principale il tema della sicurezza pubblica ma fornisce un contributo alla costruzione di un sistema di prevenzione sociale. Il comune però prima di adottare questi provvedimenti limitativi deve effettuare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l’iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l’acquisizione di dati ed informazioni – il più possibile dettagliati ed aggiornati – su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti.
Nel caso in esame gli atti impugnati sono annullati in quanto il provvedimento sindacale difetta di riferimenti ad indicatori statistici e dati numerici sui fenomeni descritti, e non elimina il rischio che in tal modo il problema sia soltanto “trasferito” in altre zone (Comune limitrofi), con la conseguenza che la compressione delle attività imprenditoriali non sarebbe accompagnata da effetti positivi sulla riduzione del rischio “dipendenza” per le categorie di soggetti esposte (i quali comunque nelle moderne realtà cittadine possono facilmente spostarsi da una località all’altra con una platea di mezzi di locomozione).
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