Sale giochi: il comune non può stabilire distanze minime

3 Novembre 2014
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Il TAR per l’Emilia Romagna, sezione seconda, con sentenza n. 00976/2014, ha annullato  una delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto l’adozione di una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, nella parte in cui vieta l’apertura delle sale da gioco entro il raggio di 500 metri da siti sensibili quali scuole, asili ospedali, case di cura e di risposo, parchi e aree per il gioco.
Si rammenta che l’articolo 14 della legge n.23/2014 rinvia ad un successivo decreto, ancora non emanato, l’individuazione di predeterminate distanza tra le sale giochi e i luoghi particolarmente sensibili.
Per il TAR il ricorso è fondato in quanto la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012; pertanto, in assenza della suddetta programmazione, l’adozione da parte dei singoli comuni di norme in materia è priva del necessario presupposto.

 

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