Safety e security nelle pubbliche manifestazioni

di Elena Fiore e Miranda Corradi

19 Maggio 2022
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Di fronte al diffondersi in Europa di attentati di matrice terroristica ci siamo resi conto che oggi, purtroppo, qualsiasi allarme può generare il panico tra il pubblico, soprattutto nel caso di grandi eventi o di attività che prevedano comunque grandi affollamenti.

Proprio la nuova consapevolezza di poter essere oggetto di un attentato ha fatto sì che a Torino il 3 giugno 2017, per effetto del panico che improvvisamente si è propagato tra la folla, una persona abbia perso la vita e 1526 siano rimaste ferite durante la proiezione della partita della finale di Champions League in Piazza san Carlo.

La necessità di tutelare maggiormente la sicurezza delle pubbliche manifestazioni si è concretizzata con la circolare n. 1991 del 7 giugno 2017 del Capo della Polizia Gabrielli che intendeva realizzare “in una cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso degli operatori di Polizia Locale, secondo modelli di ‘prevenzione collaborativa’, per la vigilanza attiva delle aree urbane”. Modello di “sicurezza integrata” e di collaborazione istituzionale, citati non casualmente dopo l’ampliamento dei poteri del Sindaco, attuata dal d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 come convertito dalla l. 18 aprile 2017, n. 48.

La circolare delineava un “modello organizzativo” sulla base di misure di safety, intese come insieme di “dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone” e misure di security, quali “servizi di ordine e sicurezza pubblica”.

La parola italiana “sicurezza” viene quindi sostituita da due termini inglesi, già ampiamente utilizzati rispettivamente nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro e in quello della vigilanza privata:

  • safety, definita in inglese “freedom from risk”, che possiamo tradurre anche con salvezza – prudenza – incolumità – precauzione – agibilità – salvaguardia,
  • security, definita in inglese “freedom from danger”, che possiamo tradurre anche con protezione – vigilanza – difesa – guardia – sorveglianza.

 

Ma l’aspetto più rilevante ed incisivo della circolare Gabrielli, anche dal punto di vista delle conseguenti responsabilità, è stata sicuramente la precisazione che “lo scrupoloso riscontro” dell’adozione delle misure di safety e di security “necessariamente integrate” costituiscano “requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali, pertanto, le manifestazioni non potranno aver luogo, significando che mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety”.

 

La necessità di dare immediata attuazione alla circolare Gabrielli e l’assenza di un impianto normativo a cui fare riferimento hanno portato poi all’emanazione di ulteriori circolari dapprima da parte del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Frattasi (circolare n. 11464 del 19 giugno 2017), successivamente da parte del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Giomi (circolare n. 11991-9925 del 20 luglio 2017) e, infine, da parte del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno Morcone con la direttiva n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 che, oltre a ribadire la centralità del ruolo del Prefetto, ha fornito anche linee guida applicative adottando “sperimentalmente” quelle predisposte dalla Prefettura di Roma.

Così quello che, da una prima lettura, sembrava essere un provvedimento emanato per definire la gestione in sicurezza dei grandi eventi è diventato invece una metodologia per progettare e gestire tutte le pubbliche manifestazioni, per poterne garantire lo svolgimento e per ottenere i prescritti atti autorizzativi nei casi previsti dal t.u.l.p.s. Tuttavia l’applicazione di questa metodologia, originariamente concepita per il comune di Roma, si è rilevata particolarmente critica e problematica, specie per la progettazione e la realizzazione di iniziative di minore entità sia dal punto di vista del pubblico che vi partecipa, sia per la collocazione geografica e l’entità della popolazione del comune o della frazione in cui si svolgono.

Le circolari e le linee guida hanno perciò comportato importanti conseguenze non solo nell’organizzazione dei pubblici eventi, ma anche nelle procedure necessarie per autorizzarli.

A distanza di quasi un anno dall’emanazione delle direttive citate con le quali sono state impartite le indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, il 18 luglio 2018 il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno Piantedosi, con la direttiva n. 11001/1/110/(10), è nuovamente intervenuto per una rivisitazione delle precedenti linee di indirizzo per “superare talune rigidità rilevate nell’applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale”.

Ancora una volta, anziché operare a livello normativo, si è scelto di agire con una circolare che sostituisce quelle precedentemente emanate, ridefinendo i modelli procedurali e organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali. La direttiva Piantedosi, quindi, impartisce indicazioni che tengono luogo delle precedenti per:

  • rivisitare con un unico documento tutte le precedenti linee di indirizzo (reductio ad unum),
  • predisporre più efficaci strategie operative che però tengano conto anche delle tradizioni storiche, culturali e sociali delle collettività locali,
  • superare talune rigidità rilevate nell’applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale,
  • ridefinire alcuni passaggi procedurali,
  • favorire, nell’ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

In concreto, prima di entrare nel merito delle misure da adottare, la direttiva Piantedosi interviene per specificare cosa si intenda per “pubbliche manifestazioni” e a quali procedure occorra fare riferimento.

 

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